Quanto alla doglianza relativa al vizio di motivazione in ordine alla recidiva contestata, la censura è infondata. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [one] ha chiarito che, oltre ai “sintomi” dello sfruttamento oggettivo del lavoro dei propri subordinati, occorre anche che sia stato compiuto da parte del datore https://reato-sfruttamento-della10731.myparisblog.com/29147084/about-reato-sfruttamento-della-prostituzione-avvocato-penalista-studio-legale-diritto-penale